L’iscrizione in Centrale rischi deve essere automaticamente cancellata decorsi cinque anni dalla chiusura del contratto di prestito (anche in presenza di segnalazioni persistenti da parte del creditore originario). In pratica entro cinque anni a partire dalla data in cui avrebbe dovuto pagare l’ultima rata del piano regolare di ammortamento del mutuo.
Se la società cessionaria ha rinnovato la segnalazione per il credito acquistato, potrà chiedere la cancellazione del suo nominativo dalla Centrale Rischi, in cui risulta iscritto, decorsi 36 mesi dalla conclusione dell’accordo a saldo stralcio.
Tuttavia, l’assenza di segnalazioni positive nelle Centrali Rischi private (CRIF, CERVED Experian, CTC ed altre) potrebbe non depone a favore della concessione di ulteriori crediti.
Il dato anomalo (con informazioni insufficienti a disegnare il profilo del merito creditizio dell’aspirante debitore) verrà probabilmente incrociato con la consultazione di una banca dati occulta dei cattivi pagatori, uno di quegli archivi, cioè, mantenuti ufficiosamente dal singolo intermediario per evitare di perdere, nel tempo, traccia delle segnalazioni negative via via cancellate in base al codice etico concordato fra gestori di SIC, banche, finanziarie, associazioni dei consumatori ed Autorità per la protezione dei dati personali.
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