In queste situazioni un avvocato può fare ben poco: considerata la pensione al netto degli oneri fiscali ed al lordo della cessione del quinto, andrà detratto il minimo vitale, pari al massimo dell’importo di un assegno sociale aumentato della metà.
Sul risultato della differenza il creditore prenderà il 20%. Questo è tutto.
Se vuole esercitarsi nel calcolo, consideri che a partire da gennaio 2018, l’importo massimo dell’assegno sociale ammonta a 453 euro. Il minimo vitale di cui tener conto è allora pari a circa 680 euro, somma che è quindi non pignorabile. La pensione di invalidità, essendo una misura di sostegno ed assistenza sociale, non è pignorabile.
Concludendo, ai 1470 euro accreditati dall’INPS per la pensione ordinaria, bisogna aggiungere la rata che serve il prestito dietro cessione del quinto. Al risultato occorrerà togliere 680 euro e poi calcolare il 20% della differenza. Otterrà, euro più, euro meno, il prelievo mensile che applicherà l’INPS alla sua pensione ordinaria, per il solo pignoramento.
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