Tullio Solinas

La pronuncia di legittimità citata, è inquadrata in un contenzioso in cui al pensionato era stata erogato un rateo maggiorato per una promozione successivamente annullata (perché annullato era stato il provvedimento di legge per cui tale promozione era stata attribuita).

Qualora la restituzione pretesa dall’INPS sia riconducibile ad una situazione simile, si può tener conto della sentenza richiamata. Altrimenti, se la maggiorazione sia da imputare ad una omessa o incompleta segnalazione, da parte del pensionato defunto, di fatti, anche diversi dalle situazioni reddituali, che incidano sul diritto o sulla misura della pensione goduta, le somme indebitamente erogate in conseguenza di tale errore, sono integralmente recuperabili.

Nel caso in cui sussistano le condizioni per la ripetibilità da parte dell’Istituto delle somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale.

La prescrizione del credito decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito; qualora l’indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dall’interessato, il termine di prescrizione decorre dalla data della comunicazione.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.