Annapaola Ferri

A suo carico risulta, nei pubblici registri immobiliari, una segnalazione come datrice di ipoteca: ora, nelle centrali rischi private si finisce anche per i dati raccolti presso fonti pubbliche (fra l’altro, i pubblici registri immobiliari con relative note pregiudizievoli, quali l’iscrizione di ipoteca) in quanto le società che gestiscono questi archivi sono abilitate anche ad erogare un servizio di informazione commerciale.

In pratica, il suo compagno sarà stato censito sia per il mutuo sottoscritto che come datore di ipoteca, lei solamente in quanto datrice di ipoteca sul 50% di un immobile, indipendentemente dalla circostanza che, attualmente, lei non sia più comproprietaria del bene vincolato.

Il trattamento di informazioni legate ad eventi negativi provenienti da fonti pubbliche è soggetto ad un limite temporale di conservazione da parte del fornitore del servizio che, nel caso di atti pregiudizievoli ed ipocatastali, è pari a dieci anni dalla data della loro trascrizione o iscrizione.

Pertanto, solo dopo che siano decorsi dieci anni dalla data di trascrizione dell’atto con cui concesse ipoteca sull’immobile acquistato in comunione, potrà presentare istanza per pretendere ed ottenere la cancellazione della segnalazione.

Questo, a meno che l’ipoteca non sia stata estinta o accollata al terzo acquirente (naturalmente qui ci si riferisce ad un accollo con adesione del creditore e non ad un accollo interno): nella cui eventualità il gestore della centrale rischi, in cui lei risulta censita, potrà conservare i dati per un periodo di due anni decorrenti dalla data di annotazione dell’avvenuta estinzione o accollo esterno del vincolo ipotecario. Dopo tale termine, il datore di ipoteca ha diritto di chiedere (ed ottenere) la cancellazione della segnalazione.

Si tratta delle disposizioni contenute nel Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, provvedimento 479/2015 dell’Autorità garante per il trattamento dei dati personali (o Autorità per la tutela della privacy).


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