Simonetta Folliero

Regio Decreto 1669/1933

Articolo 42 – Se la cambiale e’ pagabile a giorno fisso in un luogo in cui il calendario e’ differente da quello del luogo di emissione, la data della scadenza si intende fissata secondo il calendario del luogo di pagamento.

Articolo 51 – Il protesto per mancato pagamento di una cambiale pagabile a giorno fisso deve essere levato uno dei due giorni feriali seguenti al giorno in cui la cambiale è pagabile.

Articolo 96 – Il pagamento della cambiale che scade in giorno festivo legale non si può chiedere che il primo giorno feriale successivo. Ugualmente il protesto, non può esser fatto che in giorno feriale.


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