Tullio Solinas

Per poter pignorare lo stipendio di un proprio dipendente, il datore di lavoro deve ricevere un ordine del Tribunale, in cui vengono indicate, fra l’altro, alcune informazioni: chi è il debitore sottoposto ad azione esecutiva, chi è il creditore procedente (quello che ha adito il giudice), per quale cifra complessiva deve essere prelevato il rateo mensile da consegnare al creditore procedente, qual è la quota percentuale di pignoramento.

Il numero di mensilità su cui insiste il pignoramento derivano da queste informazioni essendo suscettibile di oscillazioni l’importo in busta paga (che può diminuire o aumentare) e che deve essere considerato al netto di oneri fiscali e contributivi nonché al lordo di cessioni del quinto, prestiti delega, mutuo (ovviamente) e prelievi per pignoramenti in corso. Ne discende che la data di inizio e quella di fine sono dati presuntivi, calcolati a stipendio netto costante, pari a quello erogato alla data di pignoramento (o meglio alla data in cui il datore di lavoro ha informato il creditore procedente, e dunque il giudice, del livello stipendiale netto erogato al proprio dipendente debitore e sull’eventuale esistenza di cessioni e pignoramenti in corso che potrebbero limitare l’aliquota ordinaria di prelievo del 20% a percentuali più basse in caso di incapienza ex articolo 545 del codice di procedura civile).

Queste informazioni, che, peraltro dovrebbero essere state notificate anche al debitore, possono essere sempre richieste, anche con istanza scritta inviata con raccomandata AR all’ufficio del personale (meglio di una telefonata informale all’impiegato addetto). In tal modo potrà comprendere il motivo per cui il pignoramento persiste, compreso quello riconducibile ad un banale errore dell’ufficio paghe o di comunicazioni interne.


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