Nell’ambito della normativa che disciplina i ritardi del vettore aereo, la Convenzione di Montreal del 1999, chiarisce che, per i ritardi inferiori a tre ore, non è previsto alcun meccanismo automatico di risarcimento d’importo predefinito.
Al contrario, se, come nel suo caso, il ritardo supera le tre ore, il Regolamento Europeo del 2004 prevede un risarcimento, una compensazione pecuniaria, che va da 250 euro a 600 euro.
Il risarcimento è forfettario e tiene conto del disagio fisico e psicologico che il passeggero ha sofferto.
Inoltre, una recente sentenza della Corte di Cassazione, la 1584/18, ha stabilito che quando l’aereo arriva in ritardo a destinazione, al passeggero per ottenere il riconoscimento del danno basta mostrare il biglietto senza dover fornire ulteriori spiegazioni poiché queste ultime ricadono esclusivamente sul vettore.
Dunque, lei, per ricevere il rimborso automatico per il ritardo che ha subito, dovrà presentare esclusivamente il biglietto, senza fornire alcuna ulteriore prova.
Per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori ai 1.500 Km e per tutte le altre tratte comprese tra i 1.500 e 3.500 Km, spetta al passeggero un importo di 400 euro.
Se invece, lei, volesse arrivare ad un risarcimento dei danni morali, per il danno da perdita di coincidenza e di essere arrivato tardi al matrimonio, dovrà fornire prova di tali ulteriori conseguenze.
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