Abbiamo dovuto eliminare, sia dal titolo che dal link del post e dal testo, qualsiasi riferimento al soggetto reale da lei indicato, perché proprio dall’agenzia di debito a cui lei si è rivolta abbiamo, in passato, ricevuto minacce di citazione in tribunale, per diffamazione, in ragione del solo torto di aver diffidato i poveri debitori ad affidarsi a quella che riteniamo un’accozzaglia di malfattori ed approfittatori delle disgrazie altrui. Spero vorrà scusarci per tale prova di pavidità, ma non disponiamo di risorse finanziarie (e di tempo) per far fronte a questo tipo di attacchi. Il Tribunale competente, peraltro, è quello dove risiede il soggetto che eccepisce di essere stato diffamato.
Già nel 2011 scrivemmo questo articolo sull’argomento: peccato lei non l’abbia letto in tempo utile.
Adesso, però, inutile piangere sul latte versato e abbandonarsi alla retorica: ciò che può fare, se vuole, per evitare che altri vivano la desolante esperienza che l’ha coinvolta è presentare un esposto all’Autorità Giudiziaria (presso una stazione dei carabinieri o un commissariato di polizia di Stato) e segnalare, per pubblicità ingannevole e pratiche commerciali scorrette, l’agenzia debiti in questione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), Piazza Verdi 6/A, 00198 Roma.
Per il futuro, può provare (direttamente senza altri intermediari non autorizzati) a sfruttare le chances (poche) che offre la legge 3/2012 (legge di composizione delle crisi da sovraindebitamento): in particolare, se è un imprenditore non fallibile, può provare a presentare un piano dettagliato di ristrutturazione del debito (piano del consumatore) perché il giudice lo omologhi (in questo caso le due finanziarie dovranno per forza di legge accettarlo). Per evitare facili illusioni, tuttavia, è necessario premettere che se possiede immobili la soluzione prospettata è difficilmente praticabile, dal momento che i creditori potrebbero indicare nella liquidazione dei beni del debitore la strada più rapida e soddisfacente per il rimborso di quanto loro dovuto.
Comunque, il debitore interessato a presentare istanza ex legge 3/2012 al Tribunale territorialmente competente può rivolgendosi all’organismo di composizione della crisi competente per il territorio individuato negli elenchi ufficiali degli organismi abilitati a gestire la composizione delle crisi da sovraindebitamento predisposto dal Ministero della Giustizia (questo il link).
Anche qui, potrebbe trovare gente eticamente poco corretta (alcuni chiedono soldi solo per fissare un appuntamento). Ma, in generale si tratta di professionisti seri in qualche modo monitorati dagli ordini professionali e dai Tribunali. La cosa più importante è che, comunque, attraverso i colloqui preliminari potrà valutare con chi ha a che fare ed orientare le scelte in modo consapevole.
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