Andrea Ricciardi

Secondo la normativa vigente, esclusivamente dopo che si è aperta la successione ereditaria, i potenziali eredi possono rinunciare o accettare l’eredità o le quote ad essi destinati, eventualmente poi cedendo i beni o i diritti ricevuti.

Al contrario, si configurerebbe un istituto chiamato dalla legge patto successorio, assolutamente vietato.

Secondo l’articolo 458 del codice civile, infatti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi .

Nel caso da lei descritto si configurerebbe una patto rinunciativo (esempio: mi accordo con Tizio a rinunciare alla eredità di mia nonna prima ancora che essa sia morta).

In questo caso, la successione ereditaria non si è ancora aperta: se nonostante ciò, decidiamo di rinunciare ai futuri ed eventuali diritti ereditari, questo atto non ha alcun valore.

Anche la Corte di Cassazione, su questo tema, con la sentenza 24291/15, ha chiarito che il divieto ex art. 458 c.c. colpisce qualsiasi convenzione che abbia ad oggetto la costituzione, modificazione, trasmissione o estinzione di diritti legati ad una successione non ancora aperta, convenzione per effetto della quale il titolare di tali diritti si obblighi a disporre per testamento dei propri beni in un determinato modo. Il legislatore vuole che ogni soggetto sia libero di disporre dei propri beni fino al momento della morte, senza essere vincolato a disporne in un determinato modo quale controprestazione dovuta per effetto di un patto negoziale.

Unico tentativo d’uscita, dunque, è far leva sul buon senso di suo fratello e, magari, accordarsi a successione avvenuta, magari con una controprestazione economica in cambio del diritto abitativo.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.