In linea generale, la demolizione (o rottamazione) di un’autovettura comporta il pagamento della tassa automobilistica (o bollo auto) per intero: ciò vuol dire che se si è pagato il bollo fino a dicembre ed il veicolo è stato rottamato a settembre, è inutile, come regola generale, richiedere il rimborso per i mesi rimanenti.
Tuttavia, come sappiamo, il bollo auto è una tassa regionale, ed ogni singola regione ha le sue regole.
Per quanto riguarda la Lombardia, A decorrere dal 1° gennaio 2004 nei seguenti casi:
- perdita di possesso per furto, previa annotazione al PRA;
- demolizione, certificata ai sensi dell’art.46 del D. Leg.vo 5/2/1997 n.22 (Decreto Ronchi) e successive modificazioni e integrazioni;
è riconosciuto il diritto al rimborso della tassa automobilistica per i mesi di mancato godimento del veicolo, purché l’evento non si sia verificato nell’ultimo mese del periodo di imposta.
Il rimborso della tassa automobilistica deve essere calcolato in dodicesimi, a decorrere dal mese in cui si è verificato l’evento.
Se la data dell’evento (furto o consegna del veicolo) ricade entro il termine ultimo per pagare il bollo (compresi slittamenti), le tasse non sono dovute o, se versate, danno luogo al totale rimborso, a condizione che le relative pratiche vengano presentate al PRA.
Nel caso di esportazione all’estero, previa annotazione al PRA della relativa pratica, è riconosciuto l’esonero dal pagamento dell’intero periodo oppure il rimborso totale dell’importo già corrisposto, esclusivamente nel caso in cui sia l’evento, sia la presentazione al PRA della relativa pratica ricadano entro il termine utile di pagamento della tassa.
Dunque, per chiarire, se lei rottama il veicolo entro il 31 Gennaio, termine ultimo per il pagamento, ha diritto all’esenzione completa per il bollo auto nell’anno 2018.
Se invece rottama o demolisce il veicolo successivamente al pagamento del bollo, avrà diritto al rimborso per il periodo non goduto, nel complesso di 12 mesi.
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