Paolo Rastelli

Avendo il destinatario 60 giorni per adempiere all’ingiunzione fiscale notificata il 10 dicembre 2012, è chiaro che l’inadempimento, anche ai fini prescrittivi, inizia a decorrere dal giorno 11 febbraio 2013.

La Regione Piemonte si avvale dello strumento dell’ingiunzione fiscale (e non quello della cartella di pagamento) per aggirare l’ostacolo della rigida tempistica dettata dalla norma nazionale, confidando nel termine di prescrizione quinquennale fissato (a nostro parere illegittimamente) dalla normativa locale.

Pertanto, i termini di prescrizione per il pagamento del bollo auto, nuovamente ingiunto il 10 dicembre 2017, decorreranno solo a partire dal giorno 11 febbraio 2018, per cui, purtroppo, non può ritenere prescritta la pretesa.


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