Annapaola Ferri

Non è possibile ottenere un anticipo del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) in costanza del rapporto di lavoro per estinguere un debito, anche se si tratta di una cessione del quinto e anche se il TFR è vincolato proprio a garanzia del prestito ottenuto in cambio della cessione del quinto dello stipendio.

Infatti, lo ribadiamo ancora una volta, la possibilità di ottenere l’anticipazione è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. il lavoratore deve avere maturato almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro;
  2. l’anticipazione deve essere contenuta nei limiti del 70% del trattamento spettante nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta;
  3. l’anticipazione deve essere altresì contenuta nei limiti del 10% degli aventi titolo e, comunque, del 4% del numero totale dei dipendenti ;
  4. l’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.

La richiesta, inoltre, deve essere giustificata dalla necessità di:

  1. eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  2. acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
  3. eventuali spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi parentali e per formazione del lavoratore (articolo 5 DLgs 151/2001 e articolo 7 Legge 53/2000).

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