Andrea Ricciardi

In linea generale gli eredi dell’inquilino, che non hanno intenzione di proseguire la locazione, entro tre mesi dalla morte, possono recedere dal contratto, inviando formale disdetta al proprietario dell’immobile.

Dal momento in cui il proprietario riceve il preavviso devono però ancora trascorrere ulteriori tre mesi, trascorsi i quali, gli eredi non dovranno più pagare il canone di affitto.

Secondo l’articolo 1614 del codice civile, infatti, nel caso di morte dell’inquilino, se la locazione deve ancora durare per più di un anno ed è stata vietata la sublocazione, gli eredi possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte. Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi.

La norma è volta a contemperare la posizione degli eredi, che possono non avere interesse a proseguire nella conduzione dell’immobile, con quella del locatore, in tale ipotesi, a reperire nuovi locatari.

Va però diversificato il caso in cui gli eredi non siano conviventi, come nella fattispecie da lei esposta.

In tale ipotesi, anche se lei avesse voluto subentrare, sarebbe stato possibile solo per concessione del locatore.

Infatti il proprietario non è obbligato dalla legge a proseguire il contratto di locazione con gli eredi non conviventi, tranne che non sia lui stesso e gli eredi a volerlo.

Ma questo a lei non interessa poiché, come ha specificato, non vuole subentrare.

Dunque, in questo caso, va detto che, secondo quanto previsto dalla Cassazione con sentenza 6065/01, la morte del conduttore , nell’ipotesi in cui all’epoca del decesso non convivessero con quest’ultimo il coniuge o figli, comporta l’estinzione del rapporto di locazione.

Conseguentemente, gli eredi del conduttore hanno il solo onere di comunicare al locatore l’avvenuto decesso e nel contempo devono riconsegnare le chiavi e, con esse, il possesso dell’unità immobiliare, pagare quanto dovuto, fino all’effettiva riconsegna, e ottenere nel contempo la restituzione del deposito cauzionale.


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