Ornella De Bellis

Il problema sta nella fatto che lei paga con bonifico bancario ma non riceve indietro il titolo: sicuramente la cambiale scaduta non può essere protestata se presentata all’incasso fuori termine, tuttavia può costituire documento per avviare un procedimento ingiuntivo dal momento che esiste il rapporto sottostante (la frequenza scolastica di suo figlio).

Se la cambiali non sono state emesse con la clausola non trasferibile, il beneficiario (la scuola) potrebbe aver ceduto le stesse in pagamento di un proprio debito attraverso la girata. Oppure, il detentore delle cambiali (la scuola o l’ultimo a cui è stata girata qualora la cambiale fosse priva di clausola non trasferibile) potrebbe avere ceduto i titoli di credito ad una banca prima della scadenza, chiedendo l’anticipazione del pagamento tramite il cosiddetto sconto bancario.

Tutto questo per dirle che pagare la cambiale non presentata all’incasso con un bonifico, senza ricevere indietro il titolo, e senza adottare ulteriori accorgimenti di tutela, può esporla a qualche rischio, consistente soprattutto nella eventualità di dover poi essere obbligata a pagare due volte la retta.

Le suggerisco, pertanto di inviare con raccomandata AR una diffida al creditore esortandolo a metterla in condizione di adempiere all’obbligazione cambiaria secondo le normali procedure di legge (presentazione all’incasso alla scadenza e restituzione del titolo una volta ottemperato il pagamento) avvertendo che, in caso contrario, non effettuerà ulteriori bonifici riservandosi ulteriori azioni legali qualora, nel frattempo, non fosse comunque consentita la normale frequenza dei corsi a suo figlio.

Peraltro, se le cambiali fossero state smarrite, la normativa vigente prevede che il debitore ne sia messo al corrente e il creditore debba chiedere l’ammortamento del titolo con ricorso al presidente del Tribunale del luogo in cui la cambiale e’ pagabile. Il giudice emetterà, successivamente un decreto con il quale pronuncia l’ammortamento delle cambiali e autorizzerà il pagamento dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto dei titoli scaduti (e alla data di scadenza degli altri). Solo in questo modo la cambiale smarrita non ha più alcuna efficacia nei confronti del debitore.


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