Sappiamo bene che quando si riceve una cartella esattoriale dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, e si vuole pagare il debito a rate, è possibile farlo in modo semplice e veloce inviando la richiesta con raccomandata oppure presentandola allo sportello competente per territorio (indicato in cartella) o anche online, per importi fino a 60 mila euro.
Ma non è sempre così.
In tutte quelle ipotesi in cui Comuni e Regioni non hanno autorizzato l’esattore a concedere dilazioni, infatti, quest’ultimo non può autorizzare le istanze di rateazione, dunque non rimane che rivolgersi all’ente stesso.
In questo senso si è espressa anche la Corte di Cassazione con una recente sentenza, la 440/2018.
A parere degli Ermellini, in mancanza di facoltà di dilazionare il pagamento da parte dell’amministrazione finanziaria titolare del credito, l’agente della riscossione non può concedere il versamento a rate dei tributi iscritti a ruolo.
Dunque, in linea generale, l’Agente della Riscossione può accogliere le richieste di rateizzazione, ma non può essere obbligato a farlo, in special modo se l’ente creditore è di diverso avviso
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