Ludmilla Karadzic

Al momento, il credito è prescritto e, pertanto, inesigibile almeno fino a quando quel signore non produrrà copia conforme delle ricevute AR relative alle presunte comunicazioni interruttive inviate al debitore o le permetterà di visionarle direttamente.

Per ora, il suggerimento è quello di scrivere il meno possibile: ogni parola potrebbe ritorcesi contro chi la scrive, dal momento che la prescrizione decennale estingue il diritto del creditore di pretendere il credito, ma cosa diversa è se il debitore, in qualche modo, ammette la sussistenza del debito e si concentra troppo su questioni puramente formali.

L’unica cosa che può scrivere, se proprio vuole, è che non ricorda, né ritiene, di dovere alcunché. Punto. Tuttavia, è pronto ad onorare qualsiasi eventuale, accidentale inadempimento nel momento in cui le verrà integralmente fornita la documentazione che lei ha già ampiamente e dettagliatamente richiesto, senza omissioni, soprattutto riguardo le ricevute AR.

Copia di una comunicazione di diffida ad adempiere e di messa in mora, scritta ex post anche su carta intestata, siamo buoni tutti a confezionarla: un po’ più complicato è esibire gli originali delle ricevute AR rilasciate da Poste italiane, gli unici documenti che hanno valore probante in un eventuale contenzioso giudiziale.

Le eccezioni sull’importo usuraio degli interessi pretesi nel 2007 non è il caso sollevarle, adesso, e nemmeno sarebbe lo scambio epistolare la sede adatta a questo tipo di contestazioni: peraltro, come già evidenziato, se lei comincia a disquisire sull’importo degli interessi è come se, implicitamente, ammettesse il debito prima di una prova incontestabile della sussistenza dell’obbligazione.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.