Ludmilla Karadzic

Non so cosa le abbia riferito il professionista a cui lei si è rivolto: fatto sta che la segnalazione in centrale rischi nulla ha che vedere con l’estinzione del diritto del creditore di riscuotere il debito residuo per un prestito non rimborsato.

La prescrizione interviene dopo 10 anni dall’ultima rata pagata, nel suo caso, nel 2010; sempre in assenza di comunicazioni interruttive inviate dal creditore nel decennio. E dunque, il debito va pagato.

Ora, probabilmente, il diritto a riscuotere il residuo non rimborsato è stato ceduto, da Compass, ad una società di recupero crediti: premesso che queste società quasi mai passano al contenzioso giudiziale, e che il più delle volte è possibile raggiungere con questi tizi un accordo transattivo a saldo stralcio (uno sconto rilevante sul dovuto, in pratica) posso solo dire che lei è esecutivamente inattaccabile, percependo una pensione al di sotto del valore assegnato al minimo vitale. Non conosco, tuttavia, la situazione reddituale e patrimoniale di sua figlia, garante del prestito.


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