Ludmilla Karadzic

Il congedo parentale straordinario è un periodo (fino ad un massimo si due anni) di assenza retribuito concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità e può essere esteso al parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente sia affetto da patologie invalidanti.

Ne consegue che, affinché un affine del familiare disabile possa poter fruire di tale beneficio, al coniuge del familiare disabile, convivente, deve essere riconosciuta una patologia invalidante.

Con il cambio di residenza l’imposizione IRPEF che la riguarda non dovrebbe essere influenzata, dal momento che le detrazioni per il coniuge a carico possono essere comunque fruite anche se il coniuge a carico non risulta convivente con il dichiarante.

Anche dal punto di vista dell’Indicatore della Situazione Economica equivalente (ISEE) non ci dovrebbero essere mutamenti di sorta, poiché il marito può indicare nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) come residenza coniugale ai fini ISEE quella della moglie non convivente, costituendo un nucleo familiare formato da marito, moglie ed i conviventi della moglie (quindi, la situazione resta identica a quella esistente prima del cambio di residenza).

L’indennità di accompagnamento è un beneficio erogato esclusivamente in relazione al grado di minorazione accertato per chi la richiede, indipendentemente dal reddito, dall’anzianità, nonché dalla composizione del nucleo familiare dell’avente diritto.


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