Marzia Ciunfrini

In realtà la cosa non funziona come lei la descrive: se il debitore rinuncia all’eredità, chi subentra in rappresentanza non è suscettibile di azione esecutiva avviata dai creditori del chiamato all’eredità che rinuncia. La situazione che lei ipotizza si verificherebbe solo se il debitore fosse il defunto.

L’articolo 524 del codice civile impedisce che il chiamato all’eredità, oberato di debiti, sia indotto a rinunciare all’eredità sapendo che questa si devolverebbe, poi, a suoi stretti familiari. Ciò consentirebbe al rinunziante di conseguire un vantaggio, seppur indiretto, in danno delle ragioni dei propri creditori.

Ed infatti, l’articolo 524 del codice civile stabilisce che, entro cinque anni dalla rinuncia, i creditori possono farsi autorizzare, dal giudice, ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunciante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.

Se l’eredità consiste in un immobile, la soluzione potrebbe essere una disposizione testamentaria che assegnasse l’intero patrimonio del disponente al figlio non debitore e il diritto di abitazione dell’immobile al figlio debitore.

Si verificherebbe, in tale ipotesi, la lesione della quota di legittima del figlio debitore ed i creditori potrebbero comunque reagire, aiutati da quanto dispone l’articolo 2900 del codice civile, secondo il quale il creditore può sostituirsi al proprio debitore per chiedere il ripristino della quota di legittima, recuperando all’erede debitore inerte la proprietà di metà dell’immobile.

Ma, affinché il creditore possa surrogarsi al debitore leso nella quota di legittima, quest’ultimo dovrebbe prima rinunciare al diritto di abitazione assegnatogli per testamento.

Tuttavia, l’ultimo comma dell’articolo 2900 del codice civile consente che il creditore possa esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore (azione surrogatoria) purché non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare.

In parole povere, il creditore non può sostituirsi all’erede debitore per indurlo a rinunciare al diritto di abitazione: e, dunque, la situazione resterebbe quella disposta per testamento.


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