Se sua moglie separata le avesse pignorato lo stipendio per il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento, il creditore ordinario procedente successivo avrebbe preso molto meno di 300 euro: precisamente solo 35 euro. Questo perché secondo l’articolo 545 del codice di procedura civile la somma di tutti i pignoramenti non può superare la metà della pensione. A lei, pertanto, sarebbero rimasti 635 euro.
Purtroppo, però, la coniuge separata avente diritto al mantenimento, non le ha pignorato nulla, ma ha semplicemente ottenuto il diritto al pagamento diretto, da parte dell’INPS, ex articolo 8 della legge 898/1970, dei 600 euro fissati dal giudice come importo dell’assegno di mantenimento.
In conclusione, lei non è più tutelato dall’articolo 545 del codice di procedura civile e a fine mese resterà con soli 370 euro.
Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.