Ornella De Bellis

Ordinariamente l’ISEE fa riferimento ai redditi dichiarati al fisco nell’anno precedente (i redditi cioè percepiti nel secondo anno solare precedente la DSU; ad esempio, nel 2018 ai fini ISEE si considerano i redditi percepiti nel 2016).

Questo è vero, ma il nucleo familiare è quello esistente al momento della dichiarazione.

In altre parole, quando si presenta la dichiarazione DSU ISEE si individuano i componenti del nucleo familiare alla data (si esamina cioè lo stato di famiglia del dichiarante emesso dai servizi anagrafici a quella data) e poi si indicano i redditi percepiti due anni prima dai componenti, e solo da quelli, presenti nel nucleo familiare.

Pertanto sua figlia può richiedere un nuovo ISEE quest’anno e poi tentare di accedere ai benefici previsti. Tuttavia in alcune situazioni (ISEE per l’Università o ISEEU) per determinare il nucleo familiare in cui è incluso lo studente, vigono regole particolari e sarebbe importante conoscere anche lo stato civile del soggetto per cui vengono richieste le prestazioni sociali.

In ogni caso, si tratta di regole particolari che determinano l’appartenenza dello studente ad uno specifico nucleo familiare, posto che i redditi ed i patrimoni da dichiarare saranno, sempre, solo quelli dei soggetti appartenenti a quel nucleo familiare.

Se vuole, può formalizzare la domanda particolareggiandola ad una specifica prestazione sociale ed indicando la situazione anagrafica nonché lo stato civile del richiedente il beneficio. Le generiche auto risposte sono ridondanti e creano confusione, se si deve porre un quesito; mentre i giudizi sulla legge sono superflui dal momento che, come tutti sappiamo, Dura lex, sed lex.


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