Tullio Solinas

La richiesta di anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato dal lavoratore deve essere giustificata dalla necessità di eventuali spese sanitarie, acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi parentali e per formazione del lavoratore.

La legge 297/1982, che disciplina il trattamento di fine rapporto non menziona, fra requisiti per ottenere un anticipo, l’esigenza di spese connesse ad un consolidamento debiti.

Ciò non toglie che condizioni di miglior favore possono essere previste dal contratto collettivo vigente all’interno dell’azienda in cui lavora.


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