Piero Ciottoli

L’attribuzione al coniuge della casa coniugale, in adempimento di una condizione inserita nell’atto di separazione consensuale, non costituisce una forma di alienazione dell’immobile rilevante ai fini della decadenza (del beneficio ndr), ma una semplice modalità di utilizzazione, correlata al giudizio di separazione o divorzio, svincolata dalla corresponsione di qualsiasi corrispettivo e quindi priva di intento speculativo. Si tratta, pertanto, di un atto finalizzato a sistemare globalmente i rapporti tra i coniugi nella prospettiva di una stabile definizione della crisi familiare, ed è quindi un atto relativo a tali procedimenti, salva la contestazione da parte dell’Amministrazione della finalità elusiva, con onere a suo carico. (Cassazione 05156/2016 e 13340/2016).

Insomma lei può fruire delle agevolazioni fiscali prima casa: l’Agenzia delle entrate però può sempre agire contestandole la decadenza delle agevolazioni già fruite (con l’obbligo di pagare l’intera imposta e le relative sanzioni) qualora riuscisse a dimostrare la finalità elusiva dell’acquisto effettuato dopo la l’omologazione dell’accordo di separazione e prima della scadenza dei cinque anni dal precedente acquisto con cui è già stato ottenuto il beneficio.

Sicuramente agevolabile l’acquisto infraquinquennale del secondo immobile ad uso abitativo, qualora il giudice abbia autonomamente assegnato, al coniuge separato affidatario dei figli, la prima casa acquistata con i benefici fiscali, e non si sia limitato solo ad omologare gli accordi intervenuti fra i coniugi.


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