Giorgio Valli

Per favore, lasci perdere i non ricordo: potrebbe essersi trattato di una detrazione non dovuta nella dichiarazione del redditi, oppure di una posta detratta in misura superiore a quanto le spettava o per la quale non risultava allegata la necessaria attestazione. Oppure di un banale errore di calcolo, anche in buona fede, nel prospetto del 730. Per sapere dettagliatamente cose è successo bisognerebbe recarsi all’Agenzia delle entrate (non all’Agenzia Entrate Riscossione che ha sostituito Equitalia). Ma, lasci stare perché stavolta le è andata bene.

L’articolo 25 del DPR 600/1973 dispone che il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione (controllo della correttezza delle deduzioni e delle detrazioni eventualmente spettanti esposte in dichiarazione nonché dei calcoli effettuati nel prospetto di riepilogo; b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale della dichiarazione (incrocio con i dati provenienti dall’Anagrafe Tributaria); c) del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento e’ divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio.

In ogni caso, per sua fortuna, la PA non ce l’ha fatta a rispettare i termini di decadenza imposti dalla legge: ed è il motivo per cui alla voce notifica non c’è una data, e mai ci sarà. Può considerare questa cartella di pagamento come mai emessa.


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