Simonetta Folliero

Mettiamola così: in caso di assegno scoperto pagato tardivamente, se la richiesta di colui che ha emesso l’assegno (il traente) è fatta entro 60 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione allo sportello del titolo, il beneficiario è obbligato a rilasciare liberatoria e può, però, pretendere come corrispettivo per la sottoscrizione di tale documento (che è ad uso esclusivo del traente e va autenticato), il 10% del valore facciale dell’assegno nonché gli interessi legali per il numero di giorni compresi fra l’ultimo utile per la presentazione dell’assegno (8 giorni dalla data indicata sul modulo, se l’assegno bancario è pagabile nello stesso comune in cui è emesso) e la data in cui è avvenuto l’effettivo pagamento.

La penale del 10%. in sostanza, non costituisce un credito esigibile dal beneficiario per il pagamento tardivo dell’assegno nel caso in cui il traente preferisca sottostare alla procedura di iscrizione nella Centrale di Allarme Interbancaria e alla sanzione amministrativa che verrà successivamente irrogata dal prefetto. La penale può essere intesa, se proprio vogliamo, come il corrispettivo (o rimborso spese) che il traente deve versare per compensare l’ulteriore adempimento, a carico del beneficiario, di dover autenticare la propria firma, sulla liberatoria da rilasciare al traente (articolo 8 legge 386/1990), presso un funzionario del comune di residenza.

Gli interessi legali maturati per i giorni compresi fra la data di scadenza dei termini di presentazione dell’assegno e quella in cui è avvenuto il pagamento tardivo possono, invece, essere pretesi coattivamente dal beneficiario sulla base, tuttavia, di uno specifico decreto ingiuntivo (ma, è altresì evidente come, in tal caso, la spesa non valga l’impresa).


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