Giorgio Martini

Il creditore avvia il pignoramento presso la residenza del debitore solo se ha la ragionevole certezza di poter recuperare pezzi di antiquariato, opere d’arte, impianti tecnologici avanzati, collezioni e oggetti di valore. Insomma il creditore, che non sia motivato da rancori personali, non ha alcun interesse a recuperare mobili vecchi, utensili e complementi d’arredo usati che difficilmente riuscirebbe a vendere all’asta, con il rischio concreto di non poter recuperare nemmeno le spese anticipate per l’azione esecutiva intrapresa.

Pertanto, se sua madre non è in possesso, là dove vive, dei beni di qualità sopra elencati, può benissimo accogliere il marito separato in difficoltà senza ulteriori accorgimenti. Laddove, invece, ne tema la sottrazione, può stipulare con il convivente un contratto di comodato (una scrittura privata) per spazi circoscritti dell’abitazione, uso dei servizi comuni e del mobilio indispensabile, da registrare presso l’Agenzia delle Entrate, in modo che il documento possa essere esibito al giudice delle esecuzioni nella malaugurata ipotesi che l’ufficiale giudiziario venisse inviato dal creditore procedente a visitare la casa in cui il debitore risiede.

Escluso un tale, per quanto fastidioso ma improbabile evento, le vicissitudini di un debitore non possono in alcun modo interferire con il patrimonio e i redditi dei propri conviventi.

A proposito di cosa potrà succedere ancora a suo padre, va detto che i creditori potrebbero pignorare il conto corrente a lui intestato: sarebbe bene, quindi, trasferire una eventuale liquidità, o titoli in deposito, sul conto corrente di un figlio o della moglie separata.

Infine, purtroppo, incombe sempre la possibilità del pignoramento della pensione, ma nella misura massima del 20%. Non oltre.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.