Annapaola Ferri

L’articolo 156 del codice civile dispone che, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può ordinare al datore di lavoro dell’obbligato al mantenimento, tenuto a corrispondergli periodicamente lo stipendio, che una parte della retribuzione venga versata direttamente all’avente diritto.

L’istanza va indirizzata al Presidente del Tribunale territorialmente competente ed è svincolata da quella analoga che può essere motivata ex articolo 8 della legge 898/1970 (separazione e divorzio).


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