Anche se utilizzata solo saltuariamente, un’abitazione è sempre comunque soggetta al pagamento del tributo.
Ciò poiché, secondo quanto stabilito dai diversi Regolamenti Comunali si considerano suscettibili di produrre rifiuti tutti i locali predisposti all’uso, considerando tali quelli dotati di almeno un’utenza attiva tra i servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) ovvero di arredi, attrezzature o altri impianti, anche se di fatto non utilizzati.
Per questi locali è comunque facoltà del contribuente valutare la possibilità di richiedere l’agevolazione eventualmente prevista dall’Amministrazione comunale per i locali ad uso limitato o discontinuo.
Infatti ai sensi del comma 659, lettera c) dell’articolo 1, Legge 147/2013 il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
- fabbricati rurali ad uso abitativo
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