Carla Benvenuto

Secondo l’articolo 1, comma 161 della legge 296/2006 Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Ora, la pretesa per gli interessi di mora relativi al ritardato versamento della cartella esattoriale del 2012 doveva essere notificata entro il 31 dicembre 2017.

Nel nostro ordinamento vige il principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto si intende perfezionata, per il notificante (in quanto al rispetto dei termini di prescrizione e decadenza della pretesa) nella data di consegna dell’atto all’agente notificatore o alle poste; per il destinatario (per quel che attiene la decorrenza dei termini di impugnazione della pretesa o di pagamento) nella data di ricevimento dell’atto attestata dall’avviso di ricevimento, o dopo i dieci giorni di giacenza previsti in caso di temporanea irreperibilità del destinatario.

Se la data di consegna alle poste dell’avviso di intimazione per la notifica al destinatario è antecedente al primo gennaio 2018, la pretesa non è prescritta, indipendentemente dalla circostanza che, poi, l’avviso di intimazione sia stato consegnato al destinatario ben oltre il primo gennaio 2018.


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