Un preavviso di fermo amministrativo non arriva così da un momento all’altro: deve essere stata già notificata una cartella esattoriale (o una ingiunzione fiscale) ed almeno un avviso di intimazione al pagamento.
Questi atti, che interrompono i termini di prescrizione, possono essere notificati per compiuta giacenza (in ufficio postale o presso l’albo pretorio comunale) anche in occasione di una temporanea irreperibilità del destinatario.
Un errore ignorare le comunicazioni inviate dal creditore e/o dall’esattore, anche con posta semplice: forse sarebbe stato il caso di verificare, presso l’ufficio comunale preposto alla riscossione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani se esistevano, a suo carico, atti correttamente notificati (anche in seguito ad una sua assenza).
Senza queste informazioni, assolutamente impossibile prendere una decisione ponderata e men che mai buttar via soldi per un consulto con un professionista.
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