Andrea Ricciardi

La normativa vigente lascia libere le parti (inquilino e padrone di casa effettivo) di stabilire, nel contratto di affitto, quali spese di condominio sono a carico dell’affittuario e quali invece del padrone di casa.

Nel caso, come appunto quello de lei esposto, in cui le parti non abbiano stabilito nulla, si applica la ripartizione degli oneri prevista dalla normativa.

In particolare, l’articolo 9 della legge 392/1978, stabilisce che, sempre se non vi sia fatto accordo precedente sono interamente a carico dell’inquilino:

  • le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore;
  • alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria;
  • allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine;
  • le spese relative ai servizi comuni come, a titolo non esaustivo, il giardinaggio o le piccole manutenzioni ordinarie.

A ciò si aggiunge il servizio di portineria che il conduttore sostiene nella misura massima del 90% (le parti possono però prevedere una misura inferiore).

Al contrario, sono interamente a carico del proprietario tutte le altre spese, comprese quelle di amministrazione come quelle postali, di assicurazione, del compenso dell’amministratore, di tenuta conto corrente postale o bancario e quelle straordinarie.

Prima di effettuare il pagamento il conduttore (inquilino o affittuario) ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione dei criteri di ripartizione.

Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate .

Va detto però, che, comunque, il soggetto tenuto a pagare il condominio resta solo il padrone di casa.

E’ a lui che l’amministratore deve rivolgersi per ottenere il versamento dei canoni ed è a lui che invia le diffide o il decreto ingiuntivo in caso di morosità. I

Il conduttore, quindi, versa i soldi mensilmente nelle mani del locatore.

Questi importi, per essere distinti dal vero e proprio canone di locazione, vengono chiamati oneri accessori.

Con il termine «oneri accessori» dunque si intendono gli oneri condominiali che versa l’affittuario.

Se il locatore è costretto a versare le spese di condominio per conto dell’affittuario moroso, può poi rivalersi contro di lui in un successivo momento.


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