Carla Benvenuto

Con un garante in possesso di almeno un immobile privo di ipoteca o di una buona retribuzione come lavoratore dipendente non dovrebbe avere difficoltà ad ottenere un prestito: tuttavia, resterebbe il problema di posticipare la rate di rimborso alla fine del periodo di aspettativa senza retribuzione.

Può invece chiedere un prestito dietro cessione del quinto (che, peraltro, non ha bisogno dell’intervento di un garante): Il DPR 180/1950 all’articolo 35 (Riduzioni di stipendi o di salari gravati da cessione) prevede che, qualora lo stipendio o salario gravato di cessione subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continua ad essere effettuata nella misura stabilita. Ove la riduzione sia superiore al terzo, la trattenuta non può eccedere il quinto dello stipendio o salario. In tal caso la differenza con i relativi interessi è recuperata mediante corrispondente prolungamento della ritenuta mensile.

Il quinto di una retribuzione pari a zero, sarà, naturalmente zero, il che le consentirà, in pratica, di ottenere, nel periodo di aspettativa, la sospensione del pagamento delle rate.

Tuttavia, allo scopo di evitare malintesi e sempre possibili contenziosi durante il periodo di aspettativa, è comunque opportuno comunicare preventivamente alla finanziaria, che lei sceglierà per l’erogazione del prestito dietro cessione del quinto, l’ esigenza di dover fruire di una anno di aspettativa a breve termine, con la conseguente sospensione “forzata” dei prelievi dalla busta paga operati dal MEF.

Infine, c’è da segnalare che la legge 297/1982, che disciplina il trattamento di fine rapporto (TFR), prevede espressamente, per il lavoratore, l’anticipo di una quota del TFR maturato per il conseguimento dei titoli di studio, per la partecipazione ad attività formative extra – aziendali oppure per la cosiddetta formazione continua.


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