Simonetta Folliero

Entro cinque anni dalla violazione commessa con l’emissione di assegni privi di copertura in conto corrente, che comporta la conseguente revoca semestrale della facoltà di emissione di assegni bancari e postali nonchè l’iscrizione nella Centrale Rischi Interbancaria (CAI), il Prefetto della provincia in cui è avvenuta la violazione, può disporre, a carico del trasgressore, una sanzione accessoria consistente nell’ulteriore divieto di emettere assegni per un periodo compreso fra i due ai cinque anni.

Naturalmente, non si tratta di blocco del conto corrente ma semplicemente del fatto che se il destinatario del provvedimento prefettizio emette un assegno, anche coperto, questo viene protestato, scatta la recidiva e si incorre in ulteriori sanzioni comminate dal Prefetto. Se quando scrive ad oggi ancora non risulta il blocco intende riferirsi al fatto che, dopo la notifica dell’ingiunzione prefettizia, ha emesso un assegno bancario o postale senza conseguenze oppure ha effettuato una visura in CAI e non ha trovato segnalazioni a suo carico, potrebbe darsi che copia del provvedimento non sia ancora pervenuto alla banca con cui intrattiene il rapporto di conto corrente.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.