Simone di Saintjust

Abbiamo già ripetuto, fino allo sfinimento, che il pignoramento presso la residenza del debitore è l’ultima risorsa a cui ricorre il creditore, solo quando è più che certo che l’azione esecutiva non si risolva nel raccattare quattro mobili ed elettrodomestici usati, che poi nessuno acquisterebbe all’asta se non ad un prezzo vile e che, a conti fatti, comporterebbe solo un ulteriore aggravio di spese legali che comunque il creditore è obbligato ad anticipare.

Nella malaugurata ipotesi che il creditore, con un insano gesto di disperazione e sotto l’effetto di alcool o droghe, procedesse comunque a chiedere un pignoramento presso l’abitazione del coniuge separato del debitore, qualsiasi notifica, effettuata nelle mani di chiunque (custode, coniuge separato, vicino di casa eccetera) sarebbe affetta da vizio insanabile.

Il coniuge separato impedirà l’ingresso all’ufficiale giudiziario, dichiarerà che quella non è la residenza né il domicilio del debitore, e al limite chiederà l’intervento della forza pubblica.

L’ufficiale giudiziario deve accertare con fatti e documenti che l’indirizzo indicato dal creditore corrisponda ad un domicilio o alla residenza del debitore, sia per la notifica dell’atto di pignoramento che per l’accesso finalizzato ad effettuare l’inventario dei beni pignorati.

Nessuno può presumere che l’abitazione del coniuge separato ove risiedono i figli del debitore, possa essere eletto a domicilio del debitore solo perché quest’ultimo vi si reca di tanto in tanto a far visita alla propria prole. Punto.

E con queste considerazioni l’argomento è chiuso. Qualsiasi ulteriore domanda sul tema verrà cestinata.


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