Giorgio Valli

La normativa vigente dispone che gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Pertanto, assume fondamentale importanza il termine ultimo per il pagamento del tributo locale o per la presentazione della dichiarazione quando prevista: a tale proposito va anche considerato che tale termine, ad esempio per il tributo locale dovuto per l’anno d’imposta N, spesso cade nell’anno N+1.

Nel suo caso, per evitare la decadenza, gli avvisi dovevano essere consegnati agli uffici postali per la notifica al destinatario, non oltre il 31 dicembre 2017 (relativamente alla tassa rifiuti di competenza 2011 – che avrebbe dovuto essere pagata entro il 20 gennaio 2012) e non oltre il 31 dicembre 2018 (per quanto attiene la tassa rifiuti di competenza 2012 – che avrebbe dovuto essere pagata entro il 20 gennaio 2013).


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