Sarà sufficiente esibire al giudice delle esecuzioni (qualora l’ufficiale giudiziario procedesse al pignoramento) un contratto di comodato stipulato fra genitori e figli accompagnato da un certificato di residenza storico che mostri il trasferimento di residenza del debitore nell’abitazione di proprietà dei figli.
In alternativa, gli effettivi proprietari dovranno esibire, per liberare i beni pignorati, scontrini fiscali e/o fatture d’acquisto.
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