L’articolo 8 della legge 898/1970 dispone che il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell’assegno di mantenimento, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l’invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente.
Peraltro anche l’articolo 156 del codice civile dispone che, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può ordinare all’INPS, tenuto a corrispondere periodicamente la pensione all’obbligato, che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto, cioè sua moglie e suo figlio.
Non sono dunque applicabili le regole dettate dall’articolo 545 del codice di procedura civile secondo le quali la somma dei prelievi per pignoramenti concorrenti e per cessione del quinto non può mai superare la metà della pensione.
Tuttavia, il DPR 180/1950 (che si estende anche ai dipendenti di aziende private e dovrebbe estendersi anche ai pensionati), all’articolo 35 (Riduzioni di stipendi o di salari gravati da cessione) prevede che, qualora lo stipendio o salario gravato di cessione subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continua ad essere effettuata nella misura stabilita. Ove la riduzione sia superiore al terzo, la trattenuta non può eccedere il quinto dello stipendio o salario. In tal caso la differenza con i relativi interessi è ricuperata mediante corrispondente prolungamento della ritenuta mensile.
Ma sia chiaro: per calcolare l’entità percentuale effettiva della decurtazione deve calcolare il rapporto fra la quota destinata dal giudice al coniuge divorziato e l’importo della pensione al netto degli oneri fiscali e al lordo di quelle che indica come cessioni.
Se il rapporto è superiore ad un terzo allora potrà chiedere la sospensione della cessione del quinto.
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