Tullio Solinas

Il DPR 180/1950 (che si estende anche ai dipendenti di aziende private), all’articolo 35 (Riduzioni di stipendi o di salari gravati da cessione) prevede che, qualora lo stipendio o salario gravato di cessione subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continua ad essere effettuata nella misura stabilita. Ove la riduzione sia superiore al terzo, la trattenuta non può eccedere il quinto dello stipendio o salario. In tal caso la differenza con i relativi interessi è ricuperata mediante corrispondente prolungamento della ritenuta mensile.

E’ comunque opportuno comunicare preventivamente alla finanziaria che ha erogato il prestito dietro cessione del quinto, la sospensione dei pagamenti in conseguenza al periodo di aspettativa non retribuita, onde evitare sempre possibili, ancorché improvvide e non giustificate, segnalazioni in centrale rischi.

Il creditore provvederà all’accantonamento delle rate in scadenza nel periodo previsto di aspettativa senza retribuzione, con conseguente prolungamento della durata complessiva del contratto.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.