Lilla De Angelis

Nei casi in cui l’erogazione di una pensione maggiore di quella effettivamente spettante consegua alla omessa o incompleta segnalazione, da parte del pensionato, di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già a conoscenza dell’Istituto, l’INPS procede al recupero delle somme indebitamente percepite, con l’unico limite imposto dalla prescrizione decennale, in quanto la omissione viene in sostanza equiparata dal legislatore al dolo, il che ne consente in ogni caso la recuperabilità.

In pratica, vengono ricompresi nel comportamento doloso anche l’indicazione di dati incompleti o l’omissione di denuncia di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione, purché l’omissione non riguardi atti o fatti già noti all’Istituto.

I termini di prescrizione decennali del credito decorrono, qualora l’indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dal pensionato, dalla data della comunicazione stessa.

Quindi, andrebbe innanzitutto accertata, da parte degli eredi, la natura dell’indebito pensionistico, ovvero in base a quali comunicazioni del pensionato deceduto sia stata erogata una pensione maggiore di quella effettivamente dovuta.

Infatti, Il dolo va escluso nei casi in cui l’indebita erogazione sia dovuta ad errore dell’Istituto e in tale ipotesi si applica la prescrizione breve quinquennale.


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