Eleonora Figliolia

Il Decreto Bersani stabilisce il diritto, per chi acquista una nuova auto, sia essa usata o nuova, di trasferire su di essa la vecchia assicurazione con la relativa classe di merito, quando ricorrono determinate condizioni.

Infatti, l’articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, numero 209, il comma 4-bis stabilisce che: L’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.

Comunque, ciascuna compagnia assicurativa ha le proprie politiche e regole interne per il trasferimento delle polizze.

In linea generale però, per effettuare il passaggio della polizza è necessario che si verifichi una delle seguenti ipotesi:

  • vendita del veicolo,
  • demolizione
  • furto (bisogna in tal caso essere muniti della denuncia di furto)
  • certificato di cessazione della circolazione, esportazione all’estero del veicolo o consegna in conto vendita.

Anche si rimane comunque nella stessa classe di merito, in merito ai costi extra va detto che, quando viene trasferita la polizza, si ricalcola il premio sul rischio del nuovo veicolo, e se a livello assicurativo i due veicoli presentano un rischio diverso, vi sarà una differenza di premio positiva da dare all’assicuratore.


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