Carla Benvenuto

Il creditore può concedere più facilmente un prestito se il prestito è garantito da fideiussione: naturalmente il creditore confida nella fideiussione prestata dal fideiussore se quest’ultimo è patrimonialmente affidabile, se detiene, cioè, almeno un bene immobile che possa essere escusso qualora il beneficiario del prestito, ovvero il debitore principale, risultasse inadempiente all’obbligo di rimborso e il fideiussore inadempiente all’obbligo di garantire l’omesso rimborso a cui è tenuto il debitore principale.

Se dopo aver prestato fideiussione a favore del debitore principale, il fideiussore dona l’unico bene su cui il creditore aveva fondato le proprie speranze di recupero del prestito, a fronte dell’inadempimento del debitore principale si configura la classica fattispecie di cui all’articolo 2901 del codice civile, secondo il quale il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore (o il fideiussore) rechi pregiudizio alle sue ragioni.

Una volta ottenuta la dichiarazione di inefficacia dell’atto di donazione è assolutamente irrilevante che il donatario abbia conferito il bene, ricevuto in dono, ad un fondo patrimoniale da lui costituito.


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