Paolo Rastelli

Forse, per sgombrare il campo dalla confusione, nostro malgrado sempre incombente, sarebbe opportuno concentrarci su cosa il debitore può fare, oggi, se ha delle cartelle esattoriali in sospeso ed intende aderire alla definizione agevolata.

Il debitore ha due opzioni a disposizione (non necessariamente alternative, quindi anche cumulative) in dipendenza del periodo in cui le cartelle esattoriali, che intende rottamare, sono state affidate (data di esecutività del ruolo) al concessionario per la riscossione coattiva.

1. Per le cartelle esattoriali affidate in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 il pagamento può essere effettuato in unica soluzione con rata in scadenza nel mese di ottobre 2018 oppure nel numero massimo di tre rate di cui le prime due in scadenza nei mesi di ottobre 2018 (40%) e novembre 2018 (40%) e la terza in scadenza nel mese di febbraio 2019, pari al restante 20% delle somme complessivamente dovute.

2. Per le cartelle esattoriali affidate in riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017 il pagamento può essere effettuato in unica soluzione, con rata in scadenza a luglio 2018, oppure nel numero massimo di cinque rate, di pari importo, in scadenza nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.

In entrambi i casi, la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata deve essere presentata entro il 15 maggio 2018.


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