Genny Manfredi

Dal 1° gennaio 2016, per effetto della Legge di Stabilità, è stato istituito in via sperimentale un Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, e la cui dotazione, è pari a 250 mila euro per il 2016, e a 500 mila euro per il 2017: per l’anno 2018, occorre verificare l’eventuale rifinanziamento del fondo.

Con questo istituto, il coniuge che si trova in stato di bisogno e non ha ricevuto l’assegno di mantenimento per inadempienza del coniuge, in altre parole, se l’ex coniuge non paga l’assegno di mantenimento, può richiedere al Tribunale competente in base alla residenza, di farsi anticipare anche tutta la somma dell’assegno medesimo direttamente dallo Stato.

Ciò va fatto in un’area dedicata denominata Fondo di solidarieta’ a tutela del coniuge in stato di bisogno del sito internet del Ministero della Giustizia.

Come accennato, il Fondo si propone lo scopo di fornire un sostegno economico al coniuge separato che non sia in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave con i quali convive, e che non percepisca l’assegno periodico a titolo di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi è tenuto.

Può accedere al Fondo esclusivamente il coniuge separato che:

  • sia convivente con figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave;
  • non abbia ricevuto l’assegno periodico a titolo di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi era tenuto;
  • abbia il proprio valore dell’indicatore ISEE o dell’ISEE corrente in corso di validità inferiore o uguale a euro 3.000,00;
  • abbia infruttuosamente esperito le procedure di recupero del credito nei confronti del coniuge inadempiente.

Sussistendo tali condizioni è possibile presentare istanza di accesso al Fondo, da redigere in conformità al modulo (FORM) disponibile nell’area dedicata e da depositare nella cancelleria del tribunale.

Il presidente del tribunale, o un giudice da lui delegato, nei trenta giorni successivi al deposito dell’istanza, ne valuta l’ammissibilità e la trasmette al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia sia nel caso in cui la ritenga ammissibile (ai fini della corresponsione della somma spettante), sia nel caso in cui la ritenga inammissibile (indicando, in tal caso le ragioni).

Il Fondo, sulla base del provvedimento adottato dal presidente del tribunale, provvede, alla scadenza di ogni trimestre, alla liquidazione delle istanze accolte, nei limiti delle risorse finanziarie in dotazione al Fondo e secondo criteri di proporzionalità.

In ogni caso, all’avente diritto non può essere corrisposta, in relazione a ciascun rateo mensile dell’assegno di mantenimento, una somma eccedente la misura massima mensile dell’assegno sociale.

Successivamente, e il ministero intima al coniuge inadempiente di provvedere al versamento della somma erogata entro il termine di 10 giorni all’intimazione.

Se il coniuge inadempiente non provvede, il Ministero, in presenza di fondati indici di solvibilità patrimoniale, promuove l’azione esecutiva per il recupero delle somme erogate.


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