Giorgio Valli

In caso di cartelle esattoriali emesse per omesso o irregolare versamento dei tributi ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter del DPR numero 600/1973 (liquidazioni delle imposte in base alle dichiarazioni nonché in seguito a controllo formale delle dichiarazioni) l’Agenzia delle Entrate non è tenuta ad inviare preventivamente un avviso bonario.

In proposito la Corte di Cassazione ha affermato che la cartella esattoriale di pagamento notificata da Equitalia e non preceduta da regolare “avviso bonario” da parte dell’Ufficio delle Entrate non è nulla in quanto l’articolo 17 del Decreto Legislativo numero 472/97 non prevede l’obbligo di inviare l’avviso bonario.

Tale obbligo non è previsto neppure dagli articoli 36 bis e 36 ter del DPR numero 600/1973, né dall’articolo 6, comma 2, della Legge numero 212/2000.

Il contribuente, tuttavia, ha diritto alla riduzione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo numero 462/97, in misura pari a 1/3 se si tratta di violazioni ex articolo 36-bis, o a 2/3 se si tratta violazioni ex articolo 36-ter del DPR numero 600/73, ove si proceda al pagamento entro 30 giorni (Corte di Cassazione, ordinanza numero 22035 del 28 ottobre 2010).


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