Ornella De Bellis

Il modulo di richiesta predisposto da Agenzia Entrate Riscossione consente di indicare nella prima sezione del frontespizio tutti i carichi pendenti affidati all’agente della riscossione del primo gennaio 2000 al 30 settembre 2017 (per intenderci, tutte le nove cartelle) e nella seconda sezione solo le cartelle esattoriali per cui si intende aderire alla definizione agevolata.

Nessuna norma preclude la possibilità di aderire parzialmente alla definizione agevolata e rateizzare, secondo le modalità ordinarie, le cartelle esattoriali non rottamate.

La ragione è facilmente intuibile: la definizione agevolata prevede il pagamento delle cartelle rottamate al massimo in cinque rate (nel caso di carichi affidati all’agente della riscossione dal primo gennaio 2017 al 30 settembre 2017), con scadenze nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019; e addirittura in tre rate (nel caso di carichi affidati all’agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2016) con scadenze nei mesi di ottobre 2018 (40%), novembre 2018 (40%) e febbraio 2019 (20%). Un piano di rientro che non è, realisticamente, alla portata di tutti o realizzabile per tutti i carichi in sospeso.


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