Giovanni Napoletano

L’assegno sociale è rivolto ai cittadini italiani, agli stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del comune di residenza e ai cittadini extracomunitari/rifugiati/titolari di protezione sussidiaria con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo con età superiore a 66 anni e 7 mesi: i beneficiari devono percepire un reddito al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla legge.

L’importo dell’assegno è pari a 453 euro per tredici mensilità.

Hanno diritto all’assegno in misura intera i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell’assegno.

Per l’anno 2018 il limite di reddito è pari a 5.889,91 euro annui e 11.778 euro, se il soggetto è coniugato.

Hanno diritto all’assegno in misura ridotta i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l’ammontare annuo dell’assegno e il doppio dell’importo annuo dell’assegno.

L’assegno non è soggetto alle trattenute IRPEF.

L’assegno sociale non è reversibile ai familiari superstiti e non può essere erogato all’estero. Se il soggiorno all’estero del titolare dura più di trenta giorni, l’assegno viene sospeso e revocato dopo un anno di permanenza all’estero.

Dunque, direi che lei rientra a pieno nei requisiti per fruire dell’assegno sociale: a domanda deve essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato, al cui interno è possibile scaricare il manuale contenente le istruzioni fondamentali per la compilazione.


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