Annapaola Ferri

L’articolo 32 del Regio Decreto 1736/1933 dispone che l’assegno bancario deve essere presentato al pagamento nel termine di otto giorni se e’ pagabile nello stesso comune in cui è stato emesso.

Nel testo della legge non è esplicitato l’attributo “lavorativi” per gli otto giorni, per cui il termine di presentazione deve essere inteso come riferibile a giorni solari.


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