Tullio Solinas

Secondo giurisprudenza consolidata, all’interno di un condominio, se si decide di distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato, vanno sostenute solo le eventuali spese di conservazione del sistema (sostituzione o riparazione) e non, invece, quelle di gestione (consumo).

Dunque, è legittima la rinuncia di un condomino all’uso dell’impianto centralizzato di riscaldamento, anche senza necessità di autorizzazione o approvazione da parte degli altri condomini, purché l’impianto non ne sia pregiudicato, con il conseguente esonero, dall’obbligo di sostenere le spese per l’uso del servizio centralizzato.

Inoltre, il condomino che decide di rinunciare all’uso dell’impianto di riscaldamento centralizzato è tenuto a pagare esclusivamente le spese di conservazione dell’impianto stesso e non ha alcuna rilevanza, in tal senso, la disposizione eventualmente contraria contenuta nel regolamento di condominio (anche se di natura contrattuale) essendo quest’ultimo un contratto atipico meritevole di tutela solo in presenza di un interesse generale dell’ordinamento.

In altre parole, è affetta da nullità la clausola regolamentare impeditiva del distacco del singolo condomino, così come la correlata previsione che obblighi il condomino al pagamento delle spese di gestione malgrado il distacco.

Faccia sapere al suo amministratore condominiale che sul tema è intervenuta la Corte di Cassazione, con la pronuncia 11970/2017.


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