Ludmilla Karadzic

L’articolo 33 della Legge 104/92 assegna permessi retribuiti ai lavoratori dipendenti, assicurati per le prestazioni economiche di maternità, quando la persona che li richiede, o il figlio per il quale sono richiesti, si trovi in situazione di disabilità grave.

Dunque, il beneficio consiste in una retribuzione sostitutiva dello stipendio erogata in continuità, nonostante la mancata prestazione lavorativa.

Non si tratta, pertanto, di una misura di sostegno al reddito e come tale assimilabile, in base alla sentenza 85/2015 della Corte costituzionale, ad una prestazione previdenziale nonché pignorabile esclusivamente per la parte eccedente il minimo vitale.

Si tratta, invece, di un’indennità relativa al rapporto di lavoro, che l’articolo 545 del codice di procedura civile sancisce pignorabile nella misura del 20%, per crediti ordinari.


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