Piero Ciottoli

L’articolo 952 del codice civile spiega che il proprietario di un terreno può costituire il diritto edificare al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri (che acquistano la cosiddetta proprietà superficiaria). Analogamente, il proprietario di un immobile può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo. Egli, così, vende il solo diritto superficiario.

Il successivo articolo 953 aggiunge che se la costituzione del diritto superficiario è limitata ad un tempo determinato, allo scadere del termine il diritto di superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario anche della costruzione.

In altre parole, lei, acquistando quella casa all’asta, diventa un proprietario superficiario: allo scadere di 99 anni il diritto superficiario si estinguerà e il proprietario del suolo diventerà proprietario anche della casa.

La nota di pagina 10, a cui lei fa riferimento, precisa che il debitore (ex proprietario superficiario) è stato sottoposto ad azione esecutiva limitatamente al solo diritto di superficie, e non anche al diritto di proprietà del suolo su cui insiste la costruzione.

In pratica, nella nota peritale esplicativa si afferma che il diritto di superficie è pignorabile ed espropriabile (e non comporta anche l’espropriazione del suolo, su cui insiste la casa).


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